Scuola secondaria

L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE


Riferimenti normativi.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si riferisce nei suoi caratteri generali al quadro normativo previsto dal decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 13 luglio 2015, n° 107" e dai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 741 e n° 742 del 3 ottobre 2017.

Ammissione all'Esame di Stato.

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'EdS è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio Docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n° 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.


Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, anche inferiore a sei/decimi (cfr. criteri in allegato al paragrafo).


Le prove scritte.

Italiano: è formulata in modo da consentire al candidato di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e organizzazione delle tematiche previste. Deve accertare padronanza della lingua, capacità di espressione personale, corretto ed appropriato uso della lingua, coerente e organica espressione del pensiero.

Matematica: è articolata su più quesiti indipendenti che riguardano le aree dei numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.

Lingua comunitaria: consiste, per ognuna delle sezioni previste (prima e seconda lingua) in una prova mista di comprensione e produzione dl testo. Deve accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo diriferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo al livello A2 per l'inglese e Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.